Descrizione
E' indetto il presente Avviso Pubblico riservato prioritariamente ai caregiver di persone con disabilità gravissima con età pari o inferiore a 65 anni presenti nella graduatoria del PROGRAMMA REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 (Annualità 2023) che hanno richiesto il CONTRIBUTO MONETARIO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA AL DOMICILIO e che pur risultando idonei non hanno beneficiato del contributo per esaurimento dei fondi.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda ore 11:00 di lunedì 1° dicembre 2025.
Il presente Avviso e la relativa documentazione, ivi compreso il modello di domanda, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune Capofila di Termoli al seguente link https://www.comune.termoli.cb.it/ .
Sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione agli Uffici di Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli.
La misura consiste nel riconoscimento, per l’anno 2025, di un contributo monetario del valore massimo di € 6.000,00 in favore degli idonei non beneficiari dell’assegno di cura collocatisi in posizione utile nella graduatoria di riferimento FNA per il medesimo periodo assistenziale 2025, ovvero riconducibili al target di utenza lett. C per la linea di intervento “Contributi di cui al comma 164 e sostegno ai soggetti di cui all’art. 1 c. 255 della L. 2005/2017” del Programma Regionale per la non Autosufficienza 2022-2024 a valere sull’annualità 2023 (anno di decisione 2023 - anno di attuazione 2025).
Il presente contributo sarà erogato dall’Ufficio di Piano, accertata l’esistenza in vita e permanenza della persona con disabilità presso il proprio domicilio.
In caso di ricovero della persona con disabilità in struttura ospedaliera, extraospedaliera o struttura socio sanitaria, assistenziale o riabilitativa, per un periodo continuativo superiore a trenta giornate, l’erogazione del contributo sarà interrotta.
Il presente contributo sarà riconosciuto ai soli soggetti disabili in posizione utile in graduatoria e fino alla concorrenza massima delle risorse disponibili. Qualora dovessero residuare delle risorse si procederà ad emanazione di ulteriore Avviso Pubblico.
In forza di quanto sopra stabilito, è fatto comunque obbligo ai cittadini che hanno presentato istanza di ammissione al predetto Programma Regionale Non Autosufficienza 2022-2024, produrre nuova ed apposita domanda per l’eventuale ottenimento dell’assegno di cura di cui alla presente procedura.
Il presente contributo, di cui al presente Avviso, è incompatibile:
› per il medesimo periodo di fruizione con altri interventi e servizi sociali analoghi aventi le medesime finalità, finanziati con fondi strutturali e assimilati (PNRR, PN 2021-2027, FSC, FESR-FSE+);
› nei casi in cui le persone disabili sono assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali.
In caso di cessazione o rinuncia, anche in corso di realizzazione della presente azione, l’Ufficio di Piano procederà allo scorrimento della graduatoria, e comunque per la disponibilità economica rimanente.
I soggetti beneficiari saranno contattati direttamente dall'Assistente Sociale di riferimento territoriale per i necessari adempimenti preliminari al riconoscimento del contributo economico in questione.
Parimenti, lo stesso Assistente Sociale, nella sua qualità di case manager/responsabile del caso, coordina ogni attività di équipe con la parte sanitaria nella definizione del percorso assistenziale personalizzato, sovrintendendo all’attuazione del PAI in termini di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi assistenziali prefissati.
Ai sensi della L. 205/2017 si definisce caregiver “il familiare/la persona di fiducia che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.